Indice dei contenuti
- 1 La necessità di comprovare la maggiore età del venditore
- 2 Il registro delle compravendite
- 3 Il pagamento
- 4 Compro oro: le truffe possono essere evitate
- 5 Conclusioni
Molti italiani sono tornati a vendere oro negli ultimi mesi. Una necessità insorta a causa delle difficoltà economiche causate dalla necessità di chiudere le attività produttive non essenziali al fine di arginare la diffusione del Covid. La quale, però, ha avuto come logico corollario rinnovati problemi per la parte più vulnerabile della popolazione, in particolare coloro che devono sottostare a regimi lavorativi incentrati sulla precarietà.
Una situazione fotografata dal Codacons, secondo il quale il giro di affari dei compro oro ha fatto registrare una vera e propria impennata, nell’ordine del 50%. Tale da dare vita ad una lunga serie di comportamenti opachi da parte degli operatori meno seri o apertamente collusi con la criminalità organizzata.
Proprio per questo chi è entrato nell’ordine di idee di cedere il proprio oro, dovrebbe fare molta attenzione al rispetto della normativa vigente. La quale impone che per ogni transazione il cliente presenti un documento d’identità. Andiamo a vedere quindi i motivi che impongono questa formalità.
La necessità di comprovare la maggiore età del venditore
Quali sono i motivi per i quali i compro oro sono obbligati ad accertare l’identità del venditore? Il primo da ricordare è quello anagrafico. A poter vendere l’oro sono soltanto coloro che hanno già conseguito la maggiore età. Chi, dunque, non ha compiuto i diciotto anni è escluso in partenza da questa opportunità.
Una regola che deve essere assolutamente rispettata dagli operatori del settore, a norma di legge. Il compro oro che acquista da un minorenne è infatti passibile di sanzioni estremamente severe. Non solo sotto forma di chiusura temporanea della sua attività, ma anche di sanzione pecuniaria, che può andare da mille a 10mila euro. Come disposto dall’articolo 10 del D.L. n. 92 emanato il 25 maggio 2017, mentre l’articolo 4 afferma che gli operatori commerciali sono obbligati a procedere, prima dell’esecuzione dell’operazione di acquisto o permuta, all’identificazione di ogni cliente con le modalità previste dal Decreto Antiriciclaggio. Ne consegue che chi vuole vendere deve presentare un documento d’identità in fase di validità, accludendo anche il codice fiscale.
Un obbligo il quale è definito dall’articolo 5 dello stesso decreto, il quale afferma la necessità per il compro oro di dare vita ad una scheda numerata progressivamente per ogni transazione, nella quale saranno riportati:
- i dati identificativi del cliente;
- gli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato e la sua valutazione in riferimento alle caratteristiche di cui al punto precedente, alla sua qualità e al suo stato;
- due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- la data e l’ora dell’operazione;
- l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato.
I dati in questione saranno poi inseriti all’interno di un apposito registro, al quale è affidato il compito di annotare tutte le compravendite di oro ed oggetti preziosi usati. Il quale sarà poi affidato alle questure, con l’evidente intento di agevolarle nella repressione di comportamenti inappropriati o apertamente criminosi.
Il registro delle compravendite
Il registro delle compravendite è uno strumento di grande importanza, nelle intenzioni del legislatore. Proprio la disponibilità dei dati relativi ad ogni compravendita avente luogo lungo il territorio peninsulare può infatti agevolare le attività di contrasto al crimine organizzato. Che ormai da tempo si muove dietro un gran numero di compro oro.
I dati racchiusi al suo interno permettono alle forze di polizia di tracciare ogni transazione, sapendo non solo chi è implicato, ma anche quali sono gli oggetti trattati.
Si tratta in effetti di una attività del tutto logica alla luce del fatto che in tal modo è possibile anche bloccare la possibile vendita di beni preziosi sottratti ai legittimi proprietari oppure non commerciabili.
Una categoria, la seconda, in cui vanno a rientrare ad esempio manufatti di rilevanza storica ed artistica trovati durante scavi illegali (si pensi ai cosiddetti tombaroli) e i quali appartengono allo Stato. Oggetti i quali non di rado erano trattati dai compro oro, prima che il registro venisse finalmente istituito.
Il pagamento
Una volta completata la transazione, il bene venduto dovrà essere conservato per non meno di dieci giorni all’interno della struttura che lo ha acquisito. Un obbligo teso a permettere alle forze dell’ordine di controllare non solo i beni, ma anche la regolarità delle vendite.
Una volta che sarà scaduto il termine in questione, l’operatore potrà a sua volta decidere la destinazione dell’oro acquistato. A questo proposito, va sottolineato come di solito l’oro ed i metalli acquistati siano rivenduti a ditte specializzate nella loro raffinazione. Per poi essere reimmessi nel mercato, molto spesso sotto forma di lingotti.
Il termine di dieci giorni, però, non riguarda il pagamento. Il quale avviene contestualmente alla cessione dell’oro, previa compilazione del registro e sottoscrizione del modulo apposito da parte del venditore. A questo proposito si ricorda che il valore massimo consentito per il pagamento in contanti ammonta a 500 euro. Nel caso di valori superiori, il pagamento dovrà essere necessariamente effettuato tramite un assegno o un bonifico bancario. La cifra concordata è comunque al netto, ovvero esente dal pagamento dell’IVA.
Va infine ricordato come il termine di dieci giorni sia stato previsto non solo allo scopo di aiutare le forze dell’ordine a svolgere indagini sugli oggetti ceduti, ma anche al fine di permettere al cliente di esercitare il diritto di recesso. In pratica il cliente può tornare in possesso dell’oro ceduto restituendo la cifra ottenuta. Un vantaggio non proprio trascurabile, considerato come troppo spesso i compro oro mettano in pratica tattiche estremamente opache per assicurarsi il massimo profitto.
Compro oro: le truffe possono essere evitate
Come abbiamo già sottolineato, troppo spesso i compro oro attuano pratiche discutibili, con l’evidente intento di lucrare al massimo sullo stato di bisogno della clientela. Anche in questo caso sono le associazioni dei consumatori a denunciare i tanti comportamenti scorretti e a chiedere un intervento sempre più capillare delle forze dell’ordine.
Va comunque ricordato che è possibile dare vita ad una serie di comportamenti virtuosi per poter impedire al compro oro di rendere squilibrato, ovviamente a loro favore, il rapporto con chi intende vendere.
Tra le contromisure indicate da esperti e gioiellieri seri, vanno in particolare ricordate:
- la necessità di reperire informazioni sull‘operatore con cui si intende interagire. Per farlo si può ricorrere al web, cercando recensioni sulla struttura. Non solo quelle negative, in quanto la mancanza di notizie su una determinata struttura dovrebbe essere intesa alla stregua di un giudizio contrario. Va infatti ricordato che a rilasciare tali giudizi sono proprio coloro che hanno già vissuto una esperienza di questo genere;
- l’utilità di consultare il registro nazionale su cui sono riportati gli operatori regolarmente registrati. Se qualcuno pensa che si tratti di un dato inutile è in evidente errore, se si pensa che ogni mese sono decine i compro oro non abilitati chiusi dalle forze dell’ordine. Chi è fuori legge, sicuramente non avrà eccessivi scrupoli nel cercare di truffare i propri clienti;
- la pesatura dell’oro deve essere considerata con il massimo di attenzione. Ad esempio, gli esperti consigliano di pesare l’oro una prima volta, prima di entrare in un compro oro. Mentre il processo all’interno della struttura deve essere eseguito su una bilancia a vista e non meccanica, bensì a bracci. Le prime, infatti, possono essere manomesse con una certa facilità. Considerata la quotazione dell’oro, anche una differenza di pochi grammi può comportare cifre abbastanza importanti, in più o in meno;
- occorre scartare a priori l’ipotesi di aderire ad una permuta. In questo caso, infatti, l’oggetto che si andrà a comprare sarà ipervalutato dal compro oro, rendendo del tutto inutile il tanto decantato prezzo massimo del venduto. Molto meglio vendere il proprio oro in una struttura e recarsi in una gioielleria per acquistare il prezioso che si vuole.
Conclusioni
Quando si vuole vendere il proprio oro, occorre seguire tutte le raccomandazioni di legge. A partire da quella che impone la presentazione di un documento di identità da parte del venditore.
Una prescrizione tesa non soltanto a impedire che a vendere siano minorenni, ma anche a tracciare ogni transazione di questo genere che avvenga lungo il territorio peninsulare. Aiutando di conseguenza le forze dell’ordine a reprimere fenomeni come il riciclaggio di denaro sporco o la vendita di oggetti provenienti da rapine o da scavi illegali, quindi appartenenti di diritto allo Stato.
Sapendo in partenza che i compro oro non ligi a queste regole vivono e prosperano sull’illegalità. Non avendo alcuna remora, di conseguenza, a raggirare la propria clientela. Essendo di conseguenza da evitare.